IL RETTORE

  Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;
  Visto   lo   statuto  di  quest'Universita',  emanato  con  decreto
rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 20 del 26 gennaio 1993 e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto l'art. 37 dello Statuto;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
  Viste  le  delibere del consiglio accademico del 19 dicembre 2001 e
il  relativo  parere  del  consiglio di amministrazione, con le quali
sono  state  approvate  le modifiche ed integrazioni agli articoli 6,
comma 6,  lettera m),  7, comma 4,  lettera v),  11, comma 6, 26-bis,
punto 7  e  26-ter,  punto 2 del vigente statuto dell'Universita' per
stranieri di Perugia;
  Vista  la  nota  direttoriale  prot. n.  01157 del 30 gennaio 2002,
inviata   al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca;
  Vista  la nota ministeriale prot. n. 392 dell'11 febbraio 2002, con
la  quale  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca  comunica  di  non  avere osservazioni da formulare in merito
all'art.  6,  comma 6,  lettera m),  all'art. 7, comma 4, lettera v),
all'art.  11,  comma 6,  all'art. 26-bis, punto 7, e all'art. 26-ter,
punto 2, del vigente dello statuto di codesto ateneo;
  Vista  l'urgenza  di  provvedere alla emanazione delle modifiche ed
integrazioni apportate;
                               Decreta
di  emanare  le  seguenti  modifiche ed integrazioni agli articoli 6,
comma 6,  lettera m),  7,  comma 4,  lettera v), 11, comma 6, 26-bis,
punto 7  e  26-ter,  punto 2 del vigente statuto dell'Universita' per
stranieri di Perugia:
                              "Art. 6.
                        Consiglio accademico
  Testo  vigente:  comma 6, lettera m), "... due rappresentanti degli
studenti, eletti dagli iscritti ai corsi di diploma...";
  Testo  modificato:  comma 6,  lettera m),  "...  due rappresentanti
degli  studenti  eletti  dagli iscritti ai nuovi (1) corsi di laurea,
nonche'  dagli iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario
preesistenti.".
                               Art. 7.
                    Consiglio di amministrazione
  Testo  vigente:  comma 4, lettera v): "... due rappresentanti degli
studenti dei corsi di diploma.";
  Testo  modificato:  comma 4,  lettera v):  "...  due rappresentanti
degli  studenti  eletti  dagli iscritti ai nuovi (1) corsi di laurea,
nonche'  dagli iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario
preesistenti.".
                              Art. 11.
                Facolta' di lingua e cultura italiana
  Testo  vigente: comma 6: "... due rappresentanti degli studenti dei
corsi di diploma.";
  Testo  modificato:  comma 6:  "...due rappresentanti degli studenti
iscritti  ai  nuovi (1)  corsi  di  laurea, nonche' degli iscritti ai
corsi di laurea e di diploma universitario preesistenti.".
    (1) Con  l'aggettivo  nuovi  si  intendono, e si intenderanno nel
prosieguo, tutti i corsi di laurea attivati a seguito dell'emanazione
del  nuovo  regolamento  didattico d'ateneo (decreto rettorale n. 738
del 31 ottobre 2001).
                             Art. 26-bis
                      Direttore amministrativo
  Testo  vigente:  punto 7:  "Il  direttore  amministrativo nomina un
vicario tra i dirigenti o i funzionari di cui all'art. 25 del decreto
legislativo n. 29/1993, in servizio presso l'Universita'.";
  Testo   modificato:  punto 7:  "Il  direttore  amministrativo  puo'
nominare un vicario tra i dirigenti o i funzionari in servizio presso
l'Universita'.".
                             Art. 26-ter
Dirigenti  e funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n.
                               29/1993
  Testo  vigente:  punto 2:  "Ai  funzionari  di  cui all'art. 25 del
decreto  legislativo  n. 29/1993 sono attribuite funzioni vicarie del
dirigente  e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza
non riservati al dirigente.".
  Testo modificato:
                            "Art. 26-ter
                       Dirigenti e funzionari
  Punto  2 "Ai funzionari di cui al punto 7 dell'art. 26-bis, possono
essere  attribuite  funzioni  vicarie  del  dirigente  e  funzioni di
direzione  di  uffici  di  particolare  rilevanza  non  riservati  al
dirigente .".
    Perugia, 11 marzo 2002
                                        Il rettore: Bianchi De Vecchi